come funziona la maternità in specializzazione

Come funziona la maternità durante la specializzazione medicina

Come funziona la maternità durante la specializzazione di medicina?

Diventare genitore durante la Scuola di Specializzazione è totalmente sostenibile, grazie alle tutele che il contratto di specializzazione offre e grazie al contributo garantito dagli enti di previdenza a cui si è iscrittə in quanto medicə.

In questo articolo approfondiremo la legislatura che regola lo stato di gravidanza e di genitorialità in specializzazione, i principali aspetti burocratici e le implicazioni a cui questa scelta può portare.

 

Maternità e specializzazione: come funziona

Cosa succede se rimani incinta durante la specializzazione?

Il contratto di specializzazione prevede la possibilità di richiedere, in caso di gravidanza, il congedo di maternità.

Questo regolamento è valido per tutte le sedi e gli indirizzi di specializzazione regolamentati dal contratto conseguente al superamento del test SSM, ma la procedura burocratica per richiedere il congedo può variare di ateneo in ateneo, per cui vi rimandiamo al regolamento interno della vostra Scuola.

Quanti mesi di assenza per maternità viene concessa alle dottoresse specializzande dall’università nell’arco del loro ciclo di studi per specialità?
Il congedo di maternità in scuola di specializzazione intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3).
  • Se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
  • Nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), la madre usufruirà comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto.
  • In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

L’astensione obbligatoria (congedo di maternità) è tuttavia flessibile: infatti la mamma specializzanda può chiedere di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).

L’istanza va presentata secondo tempi e modalità stabiliti dai regolamenti interni di ateneo.

Si precisa che:

  • il periodo di flessibilità dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese;
  • il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l’insorgere di una malattia.

In alternativa al classico congedo di maternità, e solo successivamente aver ottenuto l’autorizzazione medica per la flessibilità dal settimo all’ottavo mese, la specializzanda può richiedere di usufruire totalmente del congedo di maternità 5 mesi dopo il parto.

Si precisa che:

  • il periodo può essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, fra cui rientra l’insorgere di una malattia;
  • nel caso di parto prematuro, i 5 mesi totali di congedo decorreranno a partire dalla data di parto effettivo, non rilevando a tal fine la data di parto presunta.

In entrambi i casi, la flessibilità del congedo di maternità è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. La mamma specializzanda deve rivolgersi alla Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria in cui si trova.

 

👉IN SINTESI | Come funziona il concedo di maternità in specializzazione?

5 mesi di congedo vengono sempre garantiti alla madre in caso di gravidanza (2+3 di base, 1+4 o 0+5 su richiesta), e questo congedo viene sospeso in caso di ricovero del bambino, perché quella viene considerata un’assenza giustificata aggiuntiva rispetto a quella del congedo, che quindi viene recuperato dal momento della dimissione del figlio.

 

Altre assenze dovute alla gravidanza

Le altre assenze della specializzazione dovute alla gravidanza, come i controlli prenatali:

  • Non comportano sospensione.
  • Non determinano riduzione del trattamento economico.
  • Non devono essere recuperate se non superano i 40 gg continuativi.
  • Non devono essere mai considerate parte delle assenze per motivi personali se ricadono nei primi 7 mesi di gestazione, in seguito ricadono invece nel congedo di maternità (anche se si è usufruito del principio di flessibilità).

È sempre possibile usufruire di maternità anticipata qualora:

  • La gravidanza sia giudicata a rischio, tramite apposita certificazione da parte del Ginecologo Curante.
  • La specializzanda sia adibita ad attività a rischio e non sia possibile uno spostamento presso altra attività. Questo anche se in teoria il contratto di formazione specialistica prevede degli obiettivi formativi che possono essere raggiunti anche mediante attività di ricerca bibliografica che non presuppone il contatto con il pubblico o l’esposizione a rischi fisici, chimici o biologici considerevoli.

Si possono svolgere turni nel weekend ma è obbligatorio astenersi dai turni di 12 ore e dai turni notturni per tutto il periodo della gravidanza e per il primo anno dalla nascita del figlio (prolungabile su richiesta a 3 anni).

Ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 368/1999, l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato.

L’esame di passaggio all’annualità successiva oppure l’esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato l’intero recupero:

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni […] Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Prolungamento del congedo di maternità

Decorsi i cinque mesi di congedo, è possibile usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione e comunicando la data di ripresa della formazione.

Tale periodo può anche essere prolungato in un secondo momento. Il trattamento economico previsto per la maternità è in forma di 12 mensilità, terminate le quali si può comunque usufruire del congedo parentale in assenza di trattamento economico (insomma, potete stare a casa ma non verrete pagate!).

 

Congedo parentale: stipendio

Come accennato sopra, al Medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di 1 anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Durante il periodo di recupero la borsa di specializzazione spetta nella misura intera.

Ai fini del superamento del limite massimo di 1 anno, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo.

I periodi di sospensione inferiori ai 40 giorni non subiscono modifiche del trattamento economico, pertanto al Medico in formazione spetterà la retribuzione nella componente variabile e fissa.

👉IN SINTESI | Tutte le assenze superiori ai 40 giorni e per massimo 12 mesi vengono retribuite con la sola parte fissa, ma quando poi vengono (obbligatoriamente) recuperate, vengono retribuite sia con la parte fissa che con quella variabile.

Attenzione! I 12 mesi complessivi NON comprendono SOLO la gravidanza, per cui se avete avuto altri eventi (es una malattia) che hanno comportato assenze superiori ai 40 giorni, quelle si sommeranno alle assenze della gravidanza per andare a costituire i 12 mesi massimi di retribuzione per il recupero.

Se si sono già superati i 12 mesi di sospensione (per malattia prolungata o altra gravidanza) e si è in stato di gravidanza, si ha comunque diritto ad altro trattamento economico assistenziale, ma non da parte dell’Università.

È previsto che per i mesi di gravidanza obbligatoria (5 mesi totali) non coperti o solo in parte coperti dalla borsa di specialità, la specializzanda in stato di gravidanza riceva l’indennità di maternità dall’ENPAM secondo la normativa vigente

  • 80% dei 5/12 dei redditi dei due anni precedenti.
  • Qualora non ci fossero redditi dichiarati, si procede all’indennizzo minimo di 6.000 €.

Negli anni di specializzazione, infatti, si ha diritto all’indennità di maternità dell’Enpam per i periodi che non sono coperti dalla borsa di specializzazione. Ad esempio, se il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per un’altra maternità o per malattia.

Oltre all’indennità, le specializzande possono chiedere il bonus bebè, un assegno di 1500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino. Ogni anno viene pubblicato un bando per poterlo richiedere.

Per l’Enpam non esistono vincoli di incompatibilità con altri sussidi.

Per le dottoresse mamme inoltre che hanno redditi libero professionali con versamenti alla Quota B dell’Enpam (per almeno tre anni) il bonus è doppio (3mila euro).

 

Paternità e specializzazione

Come funziona la paternità in specializzazione?

Lo specializzando padre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo di paternità è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre.

Il congedo di paternità si applica anche al padre adottivo o affidatario.

 

Genitorialità e specializzazione

Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal D.Lgs n. 151 del 26/3/2001.

Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa e contemporaneamente tra di loro, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Il periodo di congedo parentale è pari a complessivi 10 mesi, inteso come somma del congedo dei due genitori o come limite massimo, nel caso di singolo genitore senza coniuge.
Per la madre, il congedo parentale si esplica in un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi di sospensione della borsa, ovvero dell’attività lavorativa così come previsto dall’art. 32 del DLgs n. 151 del 26/3/2001.

Al padre spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, il limite del padre è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

In questo caso il periodo complessivo tra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.

 

I riposi giornalieri

Ai riposi giornalieri hanno diritto sia il padre che la madre ma NON cumulativamente.

Il riposo giornaliero può essere fruito dal rientro in servizio e fino al compimento di 1 anno del bimbo. Esso comporta una riduzione dell’orario di 2 ore giornaliere per ogni figlio (ad es. in caso di due gemelli, 4 ore giornaliere).

Tali ore dovranno essere recuperate, prolungando il corso di formazione della quantità di ore usufruite, qualora fossero superati i 40 giorni consecutivi.

 

Malattia dei figli

Per quanto riguarda la malattia dei figli, la legge distingue tra:

  • Figli di età fino a 3 anni, nel qual caso spetta il diritto all’assenza senza alcun limite temporale. Le assenze per accudire il figlio malato permettono l’effetto sospensivo se superiori a 40 giorni.
  • Figli dai 3 agli 8 anni, a cui spettano al massimo 5 giorni lavorativi all’anno NON retribuiti. Non ci sarà alcuna sospensione perché le assenze potranno essere al massimo per 5 giorni all’anno.

Come previsto dal D.Lgs n. 151 del 26/3/2001, il diritto alla tutela della genitorialità si applica anche in caso di affido o adozione.

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