assicurazione medici neolaureati

Assicurazione medici neolaureati: come scegliere quella giusta

Come funziona il mondo delle assicurazioni per i medici neolaureati?

Come scelgo l’assicurazione per medico neoabilitato più adatta per me?

A quali parametri devo prestare attenzione?

Una volta diventato medico neoabilitato, puoi finalmente affacciarti sul mondo del lavoro. Per compiere questo passo molto importante è necessario stipulare una copertura assicurativa.

Abbiamo scritto questo articolo per aiutarti ad orientarti nella “giungla” delle polizze assicurative per medici. Buona lettura!

 

Che cos’è l’Assicurazione Responsabilità Professionale

La Responsabilità Civile (RC) Professionale è una copertura assicurativa che devono stipulare tutti i professionisti iscritti agli albi di una qualsiasi professione regolamentata (medici, architetti, avvocati, ecc.).

Quando è obbligatoria RC professionale?

L’assicurazione professionale per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per legge (DL 69/2013 – cd legge Balduzzi).

Di conseguenza tutti i medici neoabilitati sono tenuti a stipulare un’assicurazione, anche se svolgano un’attività professionale in modo gratuito.

Al contempo, le compagnie assicurative non hanno obbligo di assicurare il professionista.

A che cosa serve l’assicurazione per un medico neolaureato?

La polizza assicurativa RC copre gli errori commessi nell’esercizio della professione sia verso i pazienti che verso la struttura sanitaria. Infatti, ci sono casi in cui la struttura sanitaria può rivalersi sul singolo medico.

Il regime assicurativo è “claims made”, ovvero il sinistro si apre quando viene presentata una richiesta di risarcimento.

 

 

Colpa professionale – Lessico Base

Nell’ambito della colpa medica, si distinguono diverse tipologie di colpa:

  • Colpa generica: si verifica per negligenza, imperizia o imprudenza.
  • Negligenza: errori causati da disattenzione o trascuratezza.
  • Imperizia: errori dovuti al fatto che si svolge un’attività senza avere le specifiche competenze tecniche.
  • Imprudenza: errori dovuti al fatto che si esercita la professione in modo impulsivo e poco prudente.
  • Colpa specifica: si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; nella professione medica, ci si riferisce alle linee guida nazionali ed internazionali.

Inoltre, è importante distinguere:

  • Colpa lieve: omissione di diligenza o di negligenza, dovuta all’approntamento non conforme al caso concreto e che, in conseguenza di ciò, ha causato un danno lieve o ingente nella esecuzione dell’intervento operatorio o nella diagnosi e terapia medica del caso trattato.
  • Colpa grave: compimento da parte del medico di un errore grossolano, dovuto specialmente alla violazione delle regole fondamentali e alla mancata adozione degli strumenti, quindi delle conoscenze, che rientrano nel patrimonio del medico.

Con l’introduzione della Legge Gelli-Bianco, il medico risponde in sede civile per colpa lieve nelle ipotesi di negligenza e imprudenza, mentre nelle ipotesi di imperizia risponde solo a titolo di colpa grave.

  • Responsabilità contrattuale: il rapporto contrattuale sussiste quando l’utente (paziente) contrae un contratto (non per forza formale) con un soggetto: si stabilisce un contratto, ad esempio, quando il paziente si rivolge ad una struttura per una prestazione che viene fornita come divisionale, quando si rivolge ad un medico in libera professione o in attività extramuraria, o quando il paziente sceglie direttamente il medico. In caso di responsabilità contrattuale, il risarcimento può essere richiesto fino a 10 anni dopo il sinistro e l’onere della prova è a carico della struttura o del libero professionista. Di conseguenza, la struttura o il libero professionista devono dimostrare di non essere colpevoli.
  • Responsabilità extracontrattuale: vigente quando non c’è rapporto contrattuale: ad esempio per procedure diagnostico-terapeutiche in convenzione con il SSN, dove il rapporto fra medico e paziente scaturisce dal fatto che il paziente si rivolge alla struttura ed il medico svolge quella attività per conto della struttura come parte del suo contratto da dipendente. In caso di responsabilità extracontrattuale, il risarcimento può essere richiesto fino 5 anni dopo il sinistro e l’onere della prova è a carico del paziente (il paziente deve dimostrare che gli è stato recato un danno).
  • Attività libero-professionale intra muraria: il medico dipendente svolge la propria attività libero-professionale all’interno della struttura di cui è dipendente.
  • Attività libero-professionale extra muraria: il medico dipendente svolge la propria attività libero-professionale esternamente alla struttura di cui è dipendente.

 

 

Come scegliere una buona assicurazione per i medici neolaureati

Che assicurazione deve avere un giovane medico?

Vediamo alcune caratteristiche da prendere in considerazione nella tua scelta dell’assicurazione professionale!

Una buona assicurazione per medici neolaureati deve coprire:

  • Danni arrecati a terzi durante lo svolgimento della professione sanitaria assicurata.
  • Colpa grave dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Danni derivanti dall’attività di sostituzione del medico di base e/o medico della guardia medica.
  • Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici.
  • Rivalsa dell’ente presso cui lavora il medico.

Inoltre, nella scelta di un’assicurazione professionale per medici rispetto ad un’altra, bisogna fare attenzione una serie di aspetti:

1.Massimale:

Il massimale rappresenta la massima somma che la compagnia si impegna a pagare per risarcire un danno causato dall’assicurato.

Viene stabilito in relazione all’entità media dei risarcimenti economici in seguito a danni in quell’ambito professionale. Questa entità risulta elevata nella professione medica per la natura intrinseca dell’eventuale danno provocato (invalidità, morte, ecc.).

Certe specialità sono più esposte a risarcimenti alti e, di conseguenza, hanno premi più alti per l’incremento del rischio (ginecologi ostetrici, ortopedici, chirurghi plastico-estetici, ecc.).

Si consiglia un massimale di almeno 2 milioni di euro.

ATTENZIONE: Il massimale è annuo! Perciò nell’eventualità di un secondo sinistro avvenuto nello stesso anno del primo, il massimale sarà quanto rimane del massimale iniziale dopo il primo risarcimento.

Solitamente il 25% del massimale è destinato alle spese legali e il legale difensore viene scelto dalla compagnia.

Per questo, ti suggeriamo anche di stipulare anche una polizza di tutela legale specifica, con massimale proprio, che intervenga a primo rischio in caso penale ed a secondo rischio (ovvero all’esaurimento del massimale della polizza normale) per caso civile, così da assicurarsi rispetto a potenziali conflitti di interesse con la compagnia e per poter scegliere il proprio legale di fiducia.

 

2. Inquadramento professionale:

Se si svolge solo attività da medico dipendente, è sufficiente un’assicurazione per colpa grave, in modo da tutelarsi dalla possibile rivalsa da parte della struttura sanitaria, che invece non può rivalersi sul dipendente in caso di colpa lieve.

Se invece, come avviene più frequentemente, si svolge anche attività libero professionale (incluse le attività intra- od extramuraria), è necessario stipulare anche un’assicurazione per colpa lieve (polizza “All Risk”).

Questo poiché in caso di attività libero-professionale vige un regime contrattuale fra paziente e libero professionista, dunque il medico risponde di tutta la responsabilità civile ed eventualmente la struttura può rivalersi anche per colpa lieve.

La polizza All Risk copre anche l’attività svolta gratuitamente (volontariato, pareri ad amici e parenti, ecc.).

All’atto della definizione della polizza, vengono valutate le percentuali di lavoro dipendente e libero professionale sul totale dell’attività professionale, in modo dal definire il premio in considerazione del rischio reale.

Gli specializzandi sono coperti come attività da medico dipendente, mentre le altre attività che un medico neoabilitato può svolgere (sostituzioni MMG, guardie mediche e continuità assistenziale, ecc.) sono da coprire come attività libero professionale.

 

3. Franchigie e Scoperti:

Se nella polizza sono compresi franchigie e/o scoperti, l’assicurato è tenuto a risarcire una parte, fissa o variabile, del danno totale.

La franchigia assoluta è una somma fissa a carico dell’assicurato, sopra la quale interviene la polizza. Ad esempio, se la polizza prevede una franchigia di 1000 euro e l’entità del danno provocato è di 5000 euro, l’assicurato risarcisce 1000 euro, mentre la compagnia assicurativa i restanti 4000. Può essere utile se il massimale è alto per abbassare il premio.

Lo scoperto è sempre una somma a carico dell’assicurato, ma che viene calcolata in percentuale sul totale del danno da ripagare. Ad esempio, se lo scoperto è del 10%, a fronte di un danno di 100000 euro, l’assicurato è tenuto a ripagarne 10000, mentre la compagnia assicurativa i restanti 90000.

Se nella polizza assicurativa sono presenti entrambi, si applica quello più vantaggioso per la compagnia (quindi quello che risulta più alto).

 

4.Esclusioni e Cavilli

Al momento della stipula bisogna leggere il contratto attentamente e ricercare le esclusioni, ovvero eventi che impediscono l’attivazione della polizza, esonerando la compagnia assicurativa dal risarcimento.

Vengono usati dalle compagnie per ridurre l’esposizione al rischio.

Per legge, sono sempre espliciti nel contratto.

Alcuni esempi di esclusioni:

  • Danni originati da fatti noti di cui l’assicurato era già a conoscenza prima della stipula della polizza;
  • Danni da somministrazione di farmaci con fini non terapeutici;
  • Danni da violazione/mancanza del consenso informato;
  • Violazione della normativa sulla privacy;
  • Violazione del segreto professionale;
  • Danni a cose in consegna;
  • Sospensione e radiazione dall’albo;
  • Rispondenza al risultato in chirurgia estetica;

Altri due cavilli a cui fare attenzione sono:

  • Massimale aggregato: all’interno di convenzioni stipulate da sindacati o associazioni per garantire una copertura assicurativa a più medici contemporaneamente, spesso si può riscontrare un massimale “aggregato”: significa che il massimale garantito dalla compagnia assicurativa è in comune tra tutti i medici che aderiscono alla polizza. Quindi può capitare che il massimale annuo venga interamente consumato da uno solo degli assicurati, lasciando gli altri medici aderenti alla polizza privi di copertura.
  • Responsabilità solidale: prima di stipulare una polizza, bisogna assicurarsi che essa copra la responsabilità solidale, ovvero la responsabilità “condivisa” tra più figure professionali (es. medico strutturato, medico specializzando, infermiere, ecc.).

 

5. La retroattività

Le polizze assicurative sono praticamente tutte in regime di “claims made”, ovvero l’assicurazione copre le richieste danni pervenute nella vita della polizza ed esclude la copertura per fatti già noti.

Quindi, all’atto della stipula della polizza, bisogna concordare il margine di retroattività. La retroattività è una condizione che protegge il medico dalle richieste di risarcimento che giungono durante il periodo di validità della polizza, riguardanti però danni avvenuti precedentemente alla stipula della stessa. Si consiglia una retroattività di 5-10 anni (a seconda dell’inquadramento professionale e del conseguente margine di prescrizione delle richieste danni).

L’ultrattività, invece, protegge il medico dalle richieste di risarcimento che giungono dopo la cessazione dell’attività medica (temporaneamente o per quiescenza definitiva) e che riguardano danni avvenuti durante la carriera del medico. Anche in questo caso, si consiglia una ultrattività di 5-10 anni (sempre a seconda dell’inquadramento e del conseguente margine di prescrizione delle richieste danni).

Sia la retroattività che l’ultrattività, in realtà, interessano meno il medico neolaureato. Tuttavia, già dal secondo anno di attività, è importante che venga stipulata una polizza comprendente un margine di retroattività.

 

6. Il premio

Il premio annuo è molto variabile in virtù della specialità e delle attività svolte: da 300-400 € per neoabilitati, fino a 10000-15000 € per le specialità più esposte (ad esempio ginecologi, ostetrici, pediatri, ortopedici, anestesisti, ecc.), fino all’impossibilità di assicurarsi per parte o per tutta la professione (ad esempio nel caso dei chirurghi plastici).

 

7. L’affidabilità della compagnia

ultimo punto, ma non meno importante. È fondamentale accertarsi che la compagnia con cui si stipula la polizza sia affidabile: meglio spendere un po’ di più ma avere la certezza di essere tutelati da una compagnia assicurativa solida!

 

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE GELLI-BIANCO (Legge 24/17)

  • Introduzione dell’obbligo per tutte le strutture (pubbliche e private) di adottare un modello organizzativo di gestione del rischio clinico, mediante l’istituzione di programmi di monitoraggio, prevenzione e controllo del fattore aleatorio.
  • Bipartizione della responsabilità civile tra struttura sanitaria e medico:
  • La struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvale di professionisti sanitari, risponde delle loro condotte dolose o colpose, secondo le regole della responsabilità contrattuale, ovvero risponde per sinistri fino a 10 anni ed ha, nel processo civile, l’onere della prova;
  • La responsabilità dei medici diventa “extracontrattuale” per coloro che non contraggono un’obbligazione diretta con il paziente;
  • Se il professionista ha seguito le buone pratiche e le linee guida, non potrà essere penalmente punibile per imperizia. Potrà comunque essere punibile in ambito civile;
  • Il danno causato dalla sola imperizia viene punito solo in caso di colpa grave. Invece, il danno causato da imprudenza e/o negligenza continua ad essere punito anche in caso di colpa lieve;
  • La struttura sanitaria può rivalersi sui dipendenti solo in caso di dolo o colpa grave; la misura della rivalsa da parte della struttura sanitaria non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua del medico;
  • Le strutture sanitarie pubbliche e private si devono dotare di assicurazioni per:
  • Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), cioè verso i pazienti: la struttura risponde in termini contrattuali verso Terzi;
  • Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO), cioè verso i dipendenti: solitamente, copre l’infortunio, il contagio e le malattie professionali;

RCT dei dipendenti: la struttura sanitaria copre la RC dei propri dipendenti, avendo diritto di rivalsa per dolo o colpa grave, non per colpa lieve.

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