Ogni tanto delle buone notizie!
Sui nostri canali social abbiamo già parlato (e continueremo a farlo) delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio di quest’anno.
I riferimenti normativi sono contenuti nella Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, Articolo 1, dal comma 336 al comma 342.
In questo articolo andremo a sviscerare il contenuto di queste norme e l’impatto che hanno su chi frequenta (o frequenterà) una Scuola di specializzazione!
Abolizione delle incompatibilità specializzandi
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 modifica il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, Art. 12 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza), come segue:
“1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l’esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ancorche’ non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma e’ certificato, su istanza dell’interessato, dalla struttura presso la quale e’ stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025 2026, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi del servizio sanitario nazionale o delle strutture sanitarie private o libero-professionali, per un massimo di 8 ore settimanali.
3. L’attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con l’anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tale attività svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico.”
Questo cosa vuol dire?
Mentre prima la deroga alle incompatibilità era valida solo per i servizi di emergenza-urgenza del SSN, ora si estende a tutti i servizi sanitari del SSN o delle strutture sanitarie private.
⚠️Attenzione: rimane il vincolo di svolgere queste attività al di fuori dall’orario dedicato alla formazione e per un massimo di 8 ore settimanali!
Quindi, rispettando i limiti di orario, chi frequenta una Scuola di specializzazione potrà finalmente svolgere attività lavorative extra sia presso il SSN, sia presso strutture sanitarie private!
Trattamento economico: Stipendio specializzando
Aumento borsa di studio per le Scuole di specializzazione
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 modifica il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, Art. 39 come segue:
1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ((e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.
3-bis. A decorrere dall’anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d’emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria.
Questo cosa vuol dire?
💸 Che ci sarà un aumento della borsa di studio per ə medicə che frequentano una Scuola di specializzazione:
- Del 5% della quota fissa per tutte le specializzazioni → circa 95€ lordi al mese
- Del 50% della quota variabile → circa 95€ lordi al mese per i primi due anni e circa 137€ per i successivi → per alcune specializzazioni:
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- anatomia patologica
- anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore
- audiologia e foniatria
- chirurgia generale
- chirurgia toracica
- farmacologia e tossicologia clinica
- genetica medica
- geriatria
- igiene e medicina preventiva
- malattie infettive e tropicali
- medicina di comunità e delle cure primarie
- medicina d’emergenza-urgenza
- medicina e cure palliative
- medicina interna
- medicina nucleare
- microbiologia e virologia
- nefrologia
- patologia clinica e biochimica clinica
- radioterapia
- statistica sanitaria e biometria
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Cosa significa nel concreto?
STIPENDIO SPECIALIZZANDO: QUALI SONO I NUOVI NETTI
Per chi ha solo l’aumento del fisso:
- da 1652,29€ a 1727,3 i primi due anni (+75)
- da 1718,35 € a 1793,37 i successivi (+75)
Per chi ha anche l’aumento del variabile (vedi lista scuole qui di sopra)
- da 1652,29€ a 1803,32 € i primi due anni (+150 €)
- da 1718,35 € a 1902,43 €i successivi (+185 €)
Introduzione borsa di studio per le figure non mediche
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 modifica la Legge del 29 dicembre 2000, n. 401, Art. 8 come segue:
1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
1-bis. A decorrere dall’anno accademico 2025-2026, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. […].
Questo cosa vuol dire?
💸 Che ci sarà una introduzione della borsa di studio per le figure non mediche in specializzazione!
Le persone laureate in veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica, psicologia, possono iscriversi alla Scuola di specializzazione.
Mentre prima non veniva loro corrisposta nessuna borsa di studio, ora riceveranno 4.773 euro lordi annui!
Meglio di niente!
Aumento possibilità di assunzione tramite Decreto Calabria
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 modifica la Legge del 20 dicembre 2018, n. 145, Art. 1 come segue:
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 2027, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l’attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un’altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse.
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l’accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell’università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture.
Questo cosa vuol dire?
💼 Questa modifica porterà di fatto a un aumento delle possibilità di assunzione con Decreto Calabria: si potrà essere assuntə prima del termine della Scuola di specializzazione anche presso aziende ed enti del SSN o strutture private accreditate che NON appartengono alla rete formativa della Scuola.
⚠️Attenzione: servirà comunque una certificazione per l’accreditamento, che sarà rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta e porterà, entro i successivi 30 giorni, all’inserimento nelle reti formative delle strutture al fine di poter completare l’assunzione!
Speriamo che questo articolo ti sia utile per capire nella forma e nella sostanza cosa cambia con questa legge per chi frequenta una Scuola di Specializzazione.
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