15 settembre 2025
Cosa cambia con il disegno di legge delega in ambito di responsabilità penale
Come cambiano i criteri di valutazione della colpa
Cosa resta uguale (e perché non è “impunità”)
Cosa cambia per il/la professionista
Tempistiche e prossimi passaggi
Riforma della Medicina Generale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega che ridisegna la responsabilità penale in ambito sanitario e rafforza il cosiddetto “scudo penale”.
In sintesi: nei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, la punibilità scatta solo in caso di colpa grave, purché il professionista abbia rispettato linee guida o buone pratiche adeguate al caso concreto.
Attenzione: non si tratta di una depenalizzazione generalizzata, ma di un riequilibrio che rende più chiari i confini della responsabilità penale, lasciando impregiudicata la tutela risarcitoria in sede civile.
Il testo è un Disegno di Legge delega: significa che fissa i principi, ma serviranno decreti legislativi per renderlo operativo.
È un passaggio importante perché porta su base strutturale ciò che finora era stato gestito con proroghe temporanee, e affida al governo il compito di tradurre i principi in norme applicative entro un orizzonte temporale definito (attualmente stabilito al 31 dicembre 2026).
La novità non si limita alla soglia della colpa grave. Il DDL chiede ai giudici di valutare il contesto in cui il medico ha operato.
Tra i fattori esplicitamente indicati compaiono la scarsità di risorse umane e materiali, eventuali carenze organizzative non evitabili dal singolo, la complessità della patologia, la posizione del professionista all’interno di un team e le condizioni di urgenza o emergenza.
In altre parole, la responsabilità penale non viene letta in astratto ma alla luce delle condizioni reali di reparto.
Per la professione questo può tradursi in un ricorso più contenuto alla medicina difensiva e in una maggiore serenità decisionale, soprattutto nelle aree ad alta intensità clinica o con risorse limitate.
È un obiettivo dichiarato dal governo e ripreso da più testate: ridurre esami inutili e pratiche di autotutela che appesantiscono i percorsi di cura senza valore clinico.
Resta pieno l’obbligo di attenersi a linee guida e buone pratiche pertinenti.
Resta soprattutto la possibilità per i pazienti di ottenere il risarcimento del danno in sede civile: lo sottolineano le ricostruzioni ufficiali e le note stampa collegate al provvedimento.
La riforma dunque non elimina la responsabilità, ma la restringe penalmente ai soli casi più gravi, mantenendo le tutele per i cittadini.
Da un lato il provvedimento rende più prevedibile la valutazione penale, soprattutto quando lavori in condizioni organizzative non ottimali o in urgenza.
Dall’altro non abbassa gli standard: conoscere e applicare linee guida aggiornate e buone pratiche resta il presupposto di tutela, oltre che di buona clinica.
Per chi si prepara a entrare nel SSN, il messaggio è chiaro: formazione sulle linee guida, capacità di leggere il contesto e documentazione accurata delle decisioni cliniche saranno competenze ancora più decisive.
Il DDL non è immediatamente applicabile: prevede tempi di attuazione entro cui il Governo dovrà emanare i decreti che daranno forma concreta alle nuove regole, inclusi i riferimenti puntuali alle linee guida e ai criteri di valutazione della colpa. Fino a quel momento, restano in vigore le norme attuali.
Seguiremo l’iter e aggiorneremo con i contenuti dei decreti, perché è lì che si giocheranno gli aspetti pratici per reparti, pronto soccorso e ambulatori.
All’interno dello stesso provvedimento rientra anche la riforma della Medicina Generale: è prevista la trasformazione del corso regionale in una Scuola di specializzazione universitaria in Medicina generale.
È un passaggio che può cambiare l’accesso, l’impianto didattico e l’attrattività della carriera di Medico di Medicina Generale nei prossimi anni.
Come nel caso precedente, i dettagli verranno definiti dai successivi decreti, che stabiliranno le modalità di accesso (se all’interno del test SSM o attraverso canale dedicato), durata, rete di tirocinio e contratti/borse.
Finché i decreti non vengono pubblicati, tutto resta com’è.
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