Corsi SSM in partenza il 18 Giugno
21 maggio 2025
11 minuti di lettura
Introduzione
Maternità e specializzazione: come funziona
Altre assenze dovute alla gravidanza
Prolungamento del congedo di maternità
Congedo parentale: stipendio
Paternità e specializzazione
Genitorialità e specializzazione
I riposi giornalieri
Malattia dei figli
Diventare genitore durante la Scuola di Specializzazione è totalmente sostenibile, grazie alle tutele che il contratto di specializzazione offre e grazie al contributo garantito dagli enti di previdenza a cui si è iscrittə in quanto medicə.
In questo articolo approfondiremo la legislatura che regola lo stato di gravidanza e di genitorialità in specializzazione, i principali aspetti burocratici e le implicazioni a cui questa scelta può portare.
Cosa succede se rimani incinta durante la specializzazione?
Il contratto di specializzazione prevede la possibilità di richiedere, in caso di gravidanza, il congedo di maternità.
Questo regolamento è valido per tutte le sedi e gli indirizzi di specializzazione regolamentati dal contratto conseguente al superamento del test SSM, ma la procedura burocratica per richiedere il congedo può variare di ateneo in ateneo, per cui vi rimandiamo al regolamento interno della vostra Scuola.
Quanti mesi di assenza per maternità viene concessa alle dottoresse specializzande dall’università nell’arco del loro ciclo di studi per specialità?
Il congedo di maternità in scuola di specializzazione intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3).
Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
L’astensione obbligatoria (congedo di maternità) è tuttavia flessibile: infatti la mamma specializzanda può chiedere di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).
L’istanza va presentata secondo tempi e modalità stabiliti dai regolamenti interni di ateneo.
Si precisa che:
In alternativa al classico congedo di maternità, e solo successivamente aver ottenuto l’autorizzazione medica per la flessibilità dal settimo all’ottavo mese, la specializzanda può richiedere di usufruire totalmente del congedo di maternità 5 mesi dopo il parto.
Si precisa che:
In entrambi i casi, la flessibilità del congedo di maternità è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. La mamma specializzanda deve rivolgersi alla Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria in cui si trova.
👉IN SINTESI | Come funziona il concedo di maternità in specializzazione?
5 mesi di congedo vengono sempre garantiti alla madre in caso di gravidanza (2+3 di base, 1+4 o 0+5 su richiesta), e questo congedo viene sospeso in caso di ricovero del bambino, perché quella viene considerata un’assenza giustificata aggiuntiva rispetto a quella del congedo, che quindi viene recuperato dal momento della dimissione del figlio.
Le altre assenze della specializzazione dovute alla gravidanza, come i controlli prenatali:
È sempre possibile usufruire di maternità anticipata qualora:
Si possono svolgere turni nel weekend ma è obbligatorio astenersi dai turni di 12 ore e dai turni notturni per tutto il periodo della gravidanza e per il primo anno dalla nascita del figlio (prolungabile su richiesta a 3 anni).
Ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 368/1999, l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato.
L’esame di passaggio all’annualità successiva oppure l’esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato l’intero recupero:
Decorsi i cinque mesi di congedo, è possibile usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione e comunicando la data di ripresa della formazione.
Tale periodo può anche essere prolungato in un secondo momento. Il trattamento economico previsto per la maternità è in forma di 12 mensilità, terminate le quali si può comunque usufruire del congedo parentale in assenza di trattamento economico (insomma, potete stare a casa ma non verrete pagate!).
Come accennato sopra, al Medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di 1 anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Durante il periodo di recupero la borsa di specializzazione spetta nella misura intera.
Ai fini del superamento del limite massimo di 1 anno, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo.
I periodi di sospensione inferiori ai 40 giorni non subiscono modifiche del trattamento economico, pertanto al Medico in formazione spetterà la retribuzione nella componente variabile e fissa.
👉IN SINTESI | Tutte le assenze superiori ai 40 giorni e per massimo 12 mesi vengono retribuite con la sola parte fissa, ma quando poi vengono (obbligatoriamente) recuperate, vengono retribuite sia con la parte fissa che con quella variabile.
Attenzione! I 12 mesi complessivi NON comprendono SOLO la gravidanza, per cui se avete avuto altri eventi (es una malattia) che hanno comportato assenze superiori ai 40 giorni, quelle si sommeranno alle assenze della gravidanza per andare a costituire i 12 mesi massimi di retribuzione per il recupero.
Se si sono già superati i 12 mesi di sospensione (per malattia prolungata o altra gravidanza) e si è in stato di gravidanza, si ha comunque diritto ad altro trattamento economico assistenziale, ma non da parte dell’Università.
È previsto che per i mesi di gravidanza obbligatoria (5 mesi totali) non coperti o solo in parte coperti dalla borsa di specialità, la specializzanda in stato di gravidanza riceva l’indennità di maternità dall’ENPAM secondo la normativa vigente
Negli anni di specializzazione, infatti, si ha diritto all’indennità di maternità dell’Enpam per i periodi che non sono coperti dalla borsa di specializzazione. Ad esempio, se il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per un’altra maternità o per malattia.
Oltre all’indennità, le specializzande possono chiedere il bonus bebè, un assegno di 1500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino. Ogni anno viene pubblicato un bando per poterlo richiedere.
Per l’Enpam non esistono vincoli di incompatibilità con altri sussidi.
Per le dottoresse mamme inoltre che hanno redditi libero professionali con versamenti alla Quota B dell’Enpam (per almeno tre anni) il bonus è doppio (3mila euro).
Come funziona la paternità in specializzazione?
Lo specializzando padre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, può astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo di paternità è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre.
Il congedo di paternità si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal D.Lgs n. 151 del 26/3/2001.
Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa e contemporaneamente tra di loro, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Il periodo di congedo parentale è pari a complessivi 10 mesi, inteso come somma del congedo dei due genitori o come limite massimo, nel caso di singolo genitore senza coniuge. Per la madre, il congedo parentale si esplica in un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi di sospensione della borsa, ovvero dell’attività lavorativa così come previsto dall’art. 32 del DLgs n. 151 del 26/3/2001.
Al padre spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, il limite del padre è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.
In questo caso il periodo complessivo tra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.
Ai riposi giornalieri hanno diritto sia il padre che la madre ma NON cumulativamente.
Il riposo giornaliero può essere fruito dal rientro in servizio e fino al compimento di 1 anno del bimbo. Esso comporta una riduzione dell’orario di 2 ore giornaliere per ogni figlio (ad es. in caso di due gemelli, 4 ore giornaliere).
Tali ore dovranno essere recuperate, prolungando il corso di formazione della quantità di ore usufruite, qualora fossero superati i 40 giorni consecutivi.
Per quanto riguarda la malattia dei figli, la legge distingue tra:
Come previsto dal D.Lgs n. 151 del 26/3/2001, il diritto alla tutela della genitorialità si applica anche in caso di affido o adozione.
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